Art. 5.

      1. Possono accedere ai cervelli contenuti nelle banche dei CR i seguenti soggetti:

          a) i medici specialisti curanti del singolo soggetto che siano neurologi, geriatri o psichiatri, assistiti, nel caso lo ritenessero opportuno, da anatomopatologi o da neurologi esperti in neuropatologia;

          b) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i centri universitari e ospedalieri in cui sono costituiti gruppi per lo studio delle malattie neurodegenerative; tali soggetti, per ottenere cervelli di pazienti affetti da una determinata patologia, devono presentare al CR il progetto di ricerca per cui necessitano di tale organo. La congruità della richiesta è giudicata da un apposito comitato scientifico (CS), istituto presso ogni CR.